AssoAmbiente

Circolari

048/2020/LE

L’Albo Gestori ambientali ha emanato la Circolare n. 03 del 3 marzo 2020 recante “Chiarimenti circa l'obbligo d'iscrizione all' Albo delle comunità montane e le unioni di comuni di cui al Decreto Legislativo 267/2000” con cui ha fornito delucidazioni sulla materia.

In particolare ha ribadito che per i comuni che intendono svolgere in economia, con proprie risorse, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo.

Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n.1034 del 15 marzo 2016, il quale ha riaffermato come la mancata inclusione dei comuni nel novero degli enti che sono assoggettati a un regime abilitativo semplificato non sta certo a significare che agli stessi sia in radice precluso l'esercizio delle attività in esame, bensì — più semplicemente — che tali enti possano operare anche in assenza di iscrizione all'Albo.

Stante la sentenza di cui sopra il Comitato nazionale ritiene che “il regime di esenzione sia estendibile anche alle comunità montane e alle unioni di comuni in quanto enti locali finalizzati all'esercizio associato di funzioni e servizi, così come disciplinati al Titolo II del D.Lgs 267/2000, nella misura in cui a tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani”.

Nel far rinvio al provvedimento, in allegato alla presente, per maggiori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione al riguardo.

» 04.03.2020
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