Il Tar Lombardia nella Sentenza 6 settembre 2024, n. 2381 ha deciso che l’impresa può opporsi immediatamente all’atto della Pubblica Amministrazione che contesta l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti, in quanto atto immediatamente lesivo dei propri interessi.
Più in particolare, i Giudici hanno affermato che la diffida disposta all’impresa ai sensi dell’articolo 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione) è una un atto che di per sé indice immediatamente sulla sfera giuridica dell’impresa autorizzata.
La diffida impone infatti obblighi e prescrizioni all’impresa ricevente sicché in caso di mancata ottemperanza si può aprire un procedimento, autonomo dal primo, che può portare, a seconda di quanto gravi siano state le mancanze dell’azienda, alla sospensione dell’attività o alla revoca dell’autorizzazione rilasciata.
A dimostrazione del carattere autonomo della diffida che va quindi eventualmente subito impugnata - proseguono i giudici - c’è il fatto che l’Amministrazione aveva comunicato all’impresa l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/1990 e che nel provvedimento era stato indicato espressamente il termine entro cui impugnarlo davanti al Giudice amministrativo.
Concludono i giudici: “la diffida ex art. 208, comma 13 TU Ambiente, come rilevato dalla giurisprudenza più recente, non si configura: “come una mera comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa, ossia come un atto endoprocedimentale impugnabile solo unitamente all'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, bensì come un provvedimento autonomamente lesivo della sfera giuridica del soggetto autorizzato, e come tale immediatamente impugnabile. Ciò in quanto, con la diffida, vengono imposti o ribaditi obblighi di fare, all'inadempimento dei quali può conseguire, a seconda della gravità dell'inadempimento, l'avvio di un autonomo procedimento volto all'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione. (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 378/2024).”
Nel far rinvio alla Sentenza, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.