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p68462CA

Con riferimento alle tematiche TIA/TARSU si segnalano due significative sentenze recentemente pronunciate dalla Corte di Cassazione. Nello specifico, si segnala:

  1. la sentenza della Corte di Cassazione, 28 gennaio 2011, n. 2064.
    La sentenza in questione (allegata alla presente v. p68462_Allegato1), ribadisce la regola secondo cui spetta al giudice ordinario la giurisdizione in merito al diritto al rimborso dell’IVA pagata sulla tariffa dei rifiuti. Tali cause, infatti, hanno ad oggetto una controversia di natura privatistica e non un rapporto tributario tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria. Non rileva che il giudizio sulla richiesta di rimborsoimplichi la necessità di accertare se l’imposta fosse dovuta e quale sia la natura dell’obbligo di pagare la TIA”. Secondo i giudici della Cassazione, infatti, nelle controversie tra privati che hanno ad oggetto la richiesta di rimborso di un’imposta che si ritiene essere stata indebitamente pretesa dalla controparte, il giudice ordinario ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo e di disapplicarlo.
  2. la sentenza della Corte di Cassazione, 14 gennaio 2011, n. 775.
    Tale sentenza (allegata alla presente v. p68462_Allegato2), precisa che ai sensi di quanto previsto all’articolo 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, l’esenzione dalla TARSU per alcune aree occupate o detenute può essere riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei medesimi a proprie spese. L’onere della prova della sussistenza di entrambi i presupposti grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione. Viene, altresì, precisato che con il D.Lgs. n. 507 del 1993 il legislatore ha rimesso alla potestà regolamentare dei Comuni le disposizioni per la concreta applicazione della TARSU, ma non ha certo attribuito ai comuni il potere di incidere sui requisiti per la fruizione della esenzione previsti dalla legislazione statale.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e nel riservarci di intervenire sugli ulteriori sviluppi giurisprudenziali, si cogli l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 10.02.2011
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