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Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari in materia di criteri End-of-waste (si veda, da ultimo, la nostra circolare n. 180 del 1° aprile 2011) per fornirVi un aggiornamento sullo stato dei lavori europei finalizzati alla definizione dei criteri in parola relativamente alla carta da macero

Al riguardo, Vi informiamo che la Commissione, sulla base della discussione svolta con i diversi stakeholders e dei Rapporti che il Joint Research Centre ha finora prodotto sulla materia, ha predisposto l’allegato schema di Regolamento che reca i criteri che la carta recuperata deve possedere per raggiungere lo stato di EoW. Essi si incentrano in particolare sui seguenti aspetti

  • Qualità della carta risultante dalle operazioni di recupero(Allegato I pczunto 1): questa va classificata secondo lo standard europeo EN-643 e deve presentare determinate caratteristiche, quali: limite delle componenti non-carta (? 1,5% del peso secco), assenza di proprietà pericolose (v. Allegato III della Dir. 2008/98/CE), rispetto dei valori soglia per determinati contaminanti (v. Decisione della Commissione 2000/532/CE e Allegato IV del Regolamento 850/2004/CE) nonché assenza di oli, solventi e vernici assorbiti. L’Allegato I indica altresì le corrispondenti attività di auto-monitoraggio da svolgere.
  • Input nelle operazioni di recupero (Allegato I punto 2): i seguenti rifiuti di carta e cartone sono esclusi: rifiuti pericolosirifiuti organici e rifiuti provenienti dalle attività di raccolta urbana mista, assistenza sanitaria e igiene personale.
  • Tecniche e processi di trattamento (Allegato I punto 3): è richiesta la raccolta separata alla fonte o al momento della raccolta; in alternativa i rifiuti cellulosici in ingresso dovranno essere stati trattati per separare la carta dalle componenti non-paper. Tutti i trattamenti richiesti per poter impiegare direttamente il prodotto nella realizzazione di manufatti in carta dovranno essere stati completati.
  • Dichiarazione di conformità (art. 4): l’Allegato II reca il modello che i produttori o gli importatori devono compilare, per ogni partita di carta gestita, per dimostrare la conformità ai citati criteri. La dichiarazione andrà consegnata dal produttore o importatore al successivo detentore, trattenendone una copia che andrà conservata per almeno un anno e presentata su richiesta alle autorità di controllo.
  • Sistema di qualità (art. 5): i produttori sono tenuti all’implementazione di un sistema che includa una serie di procedure documentate per le diverse fasi/aspetti di gestione del macero, fino all’ottenimento della carta recuperata, in modo da garantire il rispetto dei criteri richiesti

Invitiamo le aziende interessate a prendere visione del documento allegato e a fornirci, entro il prossimo 24 maggio, i propri eventuali commenti e osservazioni, in vista dell’elaborazione di un documento associativo che verrà trasmesso alle organizzazioni europee di settore (cui Unionmaceri aderisce) che seguono i lavori della Commissione

Cordiali saluti.

» 17.05.2011
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