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112/2015/LE

Informiamo che sul S.O. n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno scorso è stato pubblicato il decreto 8 maggio 2015 recante “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientaleAUA”, così come previsto dall’art. 10, comma 3 del DPR 59/2013 che reca la disciplina di attuazione dell’AUA.

A riguardo, ricordiamo che la disciplina sull’autorizzazione unica ambientale si applica alle micro, piccole e medie imprese (complessivamente definite PMI) così come individuate dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005 e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale); sono invece esclusi dal suo ambito di applicazione i progetti sottoposti a VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale), nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.

L’AUA sostituisce i seguenti provvedimenti autorizzatori, di notifica e/o di comunicazione in materia ambientale di interesse del settore:

  • l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui al capo II del Titolo IV; sezione II della Parte Terza del Codice dell’Ambiente;
  • l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del Codice dell’Ambiente;
  • l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del Codice dell’Ambiente;
  • la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico di cui all’art. 8 della Legge n. 447/1995, recante la Legge quadro sull’inquinamento acustico;
  • l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
  • le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell’Ambiente.

Per maggiori informazioni sulla materia rinviamo alle nostre precedenti comunicazioni associative, ed in particolare alle note di sintesi, allegate alle stesse, sulle principali disposizioni legislative e regolamentari, (cfr. circolari n. 196/2013, n. 135/2013, n. 101/2013 e n. 153/2012).

Il decreto in oggetto, allegato alla presente, riporta, invece, il modello unico che deve essere adottato dalle regioni entro il 30 giugno 2015 tramite il quale i gestori degli impianti presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati al rilascio o all’aggiornamento di almeno uno dei sopracitati titoli autorizzativi. La domanda dovrà essere presentata dal soggetto interessato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che la inoltrerà, per via telematica, all’Autorità competente per la procedura.

Nel rimanere a disposizione per ogni informazione, inviamo cordiali saluti.

» 02.07.2015
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