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092/2016/TO

Segnaliamo che con Decreto del 24 maggio 2016 (G.U. n.131 del 7 giugno u.s.), il MATTM ha disciplinato l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti in specifici settori di attività. Tra le attività rientrano i servizi di gestione del verde pubblico e i servizi di gestione dei rifiuti urbani le forniture di articoli di arredo urbano, nonché le forniture di carta in risme e carta grafica.

Con riferimento al contesto in cui si inserisce il decreto, si ricorda che il nuovo Codice degli appalti, all'art. 34, commi 1 e 2, disciplina l'applicazione dei “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale", prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscono agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali" contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Detto obbligo si applica alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta. Ai sensi dello stesso art. 34, al comma 3, è previsto che con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, possono essere disciplinati, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.

Per gli affidamenti richiamati quindi, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:

- 62% dalgennaio 2017;

- 71% dalgennaio 2018;

- 84% dalgennaio 2019;

- 100% dalgennaio 2020.

Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.

Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal decreto.

Nel rimandare al Decreto del MATTM, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

Cordiali saluti.

» 09.06.2016
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