Lo scorso 8 febbraio si è tenuto l’incontro del GdL associativo su ALBO Gestori (v. circolare n. 14/2016), per un ulteriore aggiornamento in merito ai lavori in corso, in ambito ALBO, finalizzati alla revisione della regolamentazione del Responsabile Tecnico (RT) e della Cat. 1, per la quale si sta ipotizzando anche la costituzione di specifiche sottocategorie su mirate attività di raccolta e trasporto dei RU, in attuazione a quanto previsto dal DM 120/2014.
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento dell’Albo DM 120/14 (cfr. nostre circolari n. 106/14, n. 127/14 e n. 132/14), il Comitato Nazionale in attuazione delle disposizioni regolamentari in esso contenute, ha già avviato i lavori per la definizione della necessaria disciplina applicativa, in particolare per quanto riguarda: compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico e individuazione di sottocategorie della cat. 1 per specifiche attività di raccolta e trasporto di rifiuti giacenti su strade extraurbane e spiagge, rifiuti vegetali da aree verdi, nonché di esclusivo trasporto di RU da Centri di raccolta e stoccaggi a impianti di recupero e smaltimento. L’Associazione, in quanto componente del Comitato Nazionale partecipa attivamente ai tavoli tecnici con l’obiettivo di contribuire all’attuazione di quanto previsto al fine di assicurare una sempre maggiore qualificazione del settore e la definizione di norme praticabili.
In particolare, in merito ai lavori in corso sulla figura del responsabile tecnico, che il decreto in oggetto mira a regolamentare in modo più specifico e approfondito, si stanno concentrando sui seguenti aspetti:
Per quanto riguarda le sottocategorie della Categoria 1, in relazione alle richieste degli operatori, anticipiamo che si stanno esaminando specifici parametri in relazione alle quantità e non alla popolazione servita, (non essendo nella maggior parte dei casi, direttamente rapportabile a quest’ultima), sulla base dei dati in corso di elaborazione da parte di Ecocerved. L’iscrizione a tali sottocategorie, regolate con specifiche classi di quantità trasportate, riguarderà le imprese che svolgono esclusivamente tale attività essendo per quelle iscritte in Cat 1 già autorizzate allo svolgimento delle citate specifiche attività.
Si rimanda alla circolare associativa n. 28/2016 per gli allegati relativi a :
Con successive circolari associative si forniranno aggiornamenti in materia.