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DL “Cura Italia”: sospensione termini procedimenti amministrativi

L'art. 103 del DL “Cura Italia” sospende i termini:

  1. dei procedimenti amministrativi (comprese le procedure di gara)
     
  2. degli atti amministrativi in scadenza 
  • (Punto 1) L’art. 103 del DL “Cura Italia” ha disposto la sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data relativi a procedimenti amministrativi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito con circolare che la norma (con il relativo effetto sospensivo) si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.

    Dal punto di vista operativo sono coinvolti tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (presentazione delle offerte, sopralluoghi, soccorso istruttorio) che, “se già pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni” (periodo 23 febbraio-15 aprile 2020).

    Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere. Essendo una norma a favore della stazione appaltante, “nulla vieta che quest'ultima possa comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione”.

 

  • (Punto2) Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita fino al 15 giugno 2020.
» 30.03.2020

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