DL “Cura Italia”: sospensione termini procedimenti amministrativi
L'art. 103 del DL “Cura Italia” sospende i termini:
dei procedimenti amministrativi (comprese le procedure di gara)
degli atti amministrativi in scadenza
(Punto 1) L’art. 103 del DL “Cura Italia” ha disposto la sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data relativi a procedimenti amministrativi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito con circolare che la norma (con il relativo effetto sospensivo) si applica a “tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50”.
Dal punto di vista operativo sono coinvolti tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (presentazione delle offerte, sopralluoghi, soccorso istruttorio) che, “se già pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni” (periodo 23 febbraio-15 aprile 2020).
Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere. Essendo una norma a favore della stazione appaltante, “nulla vieta che quest'ultima possa comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione”.
(Punto2) Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita fino al 15 giugno 2020.
Pubblicata la legge 15/2025 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 202/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, in vigore dal 25 febbraio 2025.
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