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COVID 19: DL integrazione salariale e DPCM fase 3. Le disposizioni di Governo e Regioni

 

COVID 19: DL integrazione salariale e DPCM fase 3. Le disposizioni di Governo e Regioni 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti. Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

Con il DPCM 11 giugno 2020, in vigore dal 15 giugno è partita la Fase 3 contrassegnata da nuovi spazi di libertà. Via libera a cinema e teatri e agli spettacoli all'aperto così come per i corsi professionali che potranno essere svolti in presenza. Novità anche per i viaggi: oltre ai voli nell'area Schengen si può andare da oggi anche in Albania e nei Balcani. Le nuove misure sono efficaci fino al 14 luglio ma bisognerà mantenere alto il livello di guardia e per questo sono state ribadite le disposizioni di base per limitare i rischi di contagio, dal distanziamento sociale al divieto di assembramento. 

Resta in particolare l’obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

Per alm
eno un mese ancora niente fiere e congressi, con i governatori che avranno la possibilità di prolungare alcune limitazioni se i contagi dovessero risalire repentinamente. Il Dpcm specifica infatti che “le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”. Diverse regioni stanno agendo in autonomia, anticipando i tempi.

Nomos Centro Studi Parlamentari ha realizzato un documento contenente tutte le disposizioni nazionali e regionali (in vigore e adottate in precedenza) che riguardano il COVID-19, aggiornate al 15 giugno ore 17.30. Insieme al numero della disposizione e alla data di adozione vengono evidenziate quelle di maggiore interesse con una breve descrizione del loro contenuto. Cliccando  su ogni provvedimento è possibile accedere alla pagina dedicata allo stesso nel sito della Regione che lo ha emesso.
 

 

Scarica lo speciale sulle disposizioni adottate da Governo e Regioni per la Fase III

» 16.06.2020

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