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Nota INL 3 giugno 2020 - divieto di licenziamenti economici e deroga in caso di cambio di appalto.

Come noto, in fase di conversione del decreto-legge n. 18/2020 “Cura Italia” in legge n. 27/2020, nell’articolo 46 recante il divieto di licenziamento (ora fino al 17 agosto p.v. a seguito del decreto-legge n. 34/2020) per motivi economici, sia individuali che collettivi, è stata prevista la deroga a tale divieto nel caso di recesso per cambio appalto e contestuale riassunzione da parte del datore di lavoro subentrante.

È nota la “ratio” della norma, ovvero evitare licenziamenti dovuti all’interruzione forzata o alla riduzione delle attività economiche stanti anche le misure compensative straordinarie per lavoratori e aziende, così come altrettanto nota è la “ratio” dell’eccezione introdotta, ovvero non considerare come effettive cessazioni di rapporto di lavoro i casi in cui il lavoratore, pur licenziato per giustificato motivo oggettivo, viene immediatamente riassunto in fase di subentro in appalto.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 179/2020/MI del 22.06.2020 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 22.06.2020

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