Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio, per una nuova pronuncia, la decisione della Corte d’Appello di Trento, con cui era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento di due lavoratori addetti al ritiro dei rifiuti con metodo di raccolta differenziata, ritenuti responsabili di aver violato disposizioni aziendali in ordine alle modalità di raccolta, omesso la registrazione degli svuotamenti dei cassonetti con conseguente mancata attribuzione del relativo volume ai fini del calcolo della quota variabile della tariffa, oltre che per aver usufruito di pause di lavoro non autorizzate.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 236/2020/MI del 07.09.2020 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE