Con la Circolare n. 6 del 21 luglio 2022 l’Albo ha provveduto a fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità del trasporto intermodale dei rifiuti e competenze delle imprese coinvolte.
La circolare conferma, come già previsto nella circolare dell’Albo n.1235 del 4 dicembre 2017, che “è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto” e quindi al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare differente nella tratta, da quello che ha iniziato il trasporto dei rifiuti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2022/208/SAEC-ALB/PE del 22.07.2022 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.