Il Tar Lombardia con la sentenza 2 luglio 2022, n. 1563 ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una impresa che si era visto negare la dispensa dall'esame per responsabile tecnico rifiuti (ex articolo 13, DM 120/2014) relativamente alle categorie 1, 4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani; raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) in quanto, pur in possesso dell'esperienza ventennale come responsabile tecnico (RT) non aveva il pari requisito come legale rappresentante che, invece, l'Amministrazione riteneva necessario.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2022/209/SAEC-GIU/LE del 22.07.2022 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.