Il Tar Lazio, con Sentenza n. 9501 dell’ 11 luglio 2022, ha stabilito che l'iscrizione all'Albo gestori ambientali non è requisito di partecipazione alla gara ma di esecuzione del contratto se le attività di raccolta e smaltimento rifiuti sono secondarie rispetto all'oggetto principale dell'appalto.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2022/210/SAEC-GIU/LE del 25.07.2022 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.