Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza del 20 ottobre 2020, n. 6354 - confermando un proprio orientamento - ha statuito che il gestore uscente del servizio rifiuti è obbligato, in seguito a “proroga tecnica” del contratto di appalto, a garantire il servizio in attesa che il Comune lo riassegni tramite gara o affidamento diretto.
Con la pronuncia i Giudici ricordano che simili clausole contrattuali sono pienamente legittime in quanto, peraltro, ricalcano quanto è previsto dall'articolo 106, comma 11, del Codice degli Appalti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 310/2020/TO del 09.11.2020 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.