La Corte costituzionale, con sentenza n.191/2022 del 5 giugno scorso, depositata il 25 luglio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 45 del 30 dicembre 2020 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), impugnata dal Governo, nella parte in cui si ribadisce la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani.
Più in particolare, nel 2020, è stata licenziata una legge regionale sull’economia circolare che ha confermato di non prevedere la realizzazione di inceneritori all’interno del territorio della regione Abruzzo. Trattandosi di una previsione (già presente nella normativa regionale) che andava a confliggere con quella nazionale, è stata coerentemente impugnata dal Governo.
Si legge nella sentenza che “nel caso ora in esame, nell’indirizzare l’attività di revisione del PRGR, il legislatore regionale si è inserito in un ambito che non gli pertiene: la valutazione della necessità di collocare un impianto di incenerimento nel territorio abruzzese è compito dello Stato. La norma impugnata è, perciò, affetta da vizio d’incompetenza”.
La Corte Costituzionale, d’altra parte, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 9, lettera u), della stessa legge regionale dell’Abruzzo n. 45 del 2020, pure impugnata dal Governo, nella parte in cui si prevedeva che l’impiantistica legata allo smaltimento dei rifiuti dovesse essere realizzata a debita distanza dai centri abitati e da funzioni sensibili come scuole, asili nido, centri sportivi e di aggregazione, distretti sanitari, ospedali e case di riposo.
In quest’ultimo caso, infatti, la Corte Costituzionale ha ribadito che compete alle Regioni “la definizione di criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e che i Piani Regionali per la gestione dei rifiuti stabiliscono i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti’”.
Nel rimandare alla sentenza, allegata alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.