Il Tar del Lazio con la sentenza 27 ottobre 2020, n. 1098 ha stabilito che il Comune deve esprimere le sue riserve sull'autorizzazione alla costruzione di un impianto di gestione rifiuti durante la Conferenza di servizi per l'autorizzazione e non può introdurre veti successivi alla realizzazione sul suo territorio.
Per il Tar il provvedimento comunale è illegittimo in quanto l'articolo 208 del Dlgs 152/2006 attribuisce alla Regione (o Provincia delegata) la competenza ad autorizzare gli impianti di gestione rifiuti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 331/2020/LE del 01.12.2020 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.