AssoAmbiente

News

2022/314/SAEC-NOT/LE

Lo scorso 2 dicembre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota prot. n. 151820/2022 ha risposto ad un interpello promosso dal Comune di Arezzo finalizzato a ricevere chiarimenti sui seguenti aspetti relativi ai rifiuti cimiteriali:

  • ammissibilità di un deposito temporaneo prima della raccolta presso il cimitero comunale centrale dei rifiuti da esumazione ed estumulazione prodotti dai cimiteri comunali periferici, 
  • eventuali eccezioni alla documentazione di trasporto;
  • possibili destinazioni di conferimento. 
     

Il Ministero sul primo punto ha chiarito che ai sensi dell'articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato "nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti", e dunque, con riferimento ai rifiuti in esame, “nell’ambito del sito produttivo [area cimiteriale] inteso quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. La disposizione in parola, poi, prevede determinate condizioni e limiti da rispettare affinché possa essere messo in atto il deposito temporaneo ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento”.

In relazione alla possibilità di effettuare il trasporto dei rifiuti in questione senza il formulario di accompagnamento, come previsto dall'articolo 193, comma 7 del Dlgs 152/2006, il Dicastero ha chiarito che l'eccezione è riservata al gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritto all'Albo gestori ambientali (categoria 1, sottocategoria D4); anche il gestore dei servizi cimiteriali, precisa il Ministero, può svolgere "il trasporto in argomento" qualora abbia ricevuto "apposito affidamento dello specifico servizio" da parte del Comune e sia iscritto alla categoria 1 dell'Albo gestori. 

Sull’ultimo punto oggetto dell’interpello il Ministero esclude che i rifiuti in esame possano essere conferiti presso i centri comunali di raccolta in quanto non contemplati nell'elenco di cui all'allegato 1 del Dm Ambiente 8 aprile 2008.

Per eventuali approfondimenti si rinvia all’interpello disponibile qui e alla risposta del Ministero disponibile qui.

» 16.12.2022

Recenti

02 Dicembre 2024
Risposta MASE a interpello su ammissibilità rifiuti sottocategorie discariche
Secondo il MASE gli Enti locali hanno un ampio margine di discrezionalità nello stabilire le caratteristiche dei residui che possono essere conferiti in alcune tipologie di discariche per rifiuti non pericolosi.
Leggi di +
02 Dicembre 2024
MASE – termini e le modalità per la presentazione della proposta di ammissione di un settore o sottosettore al regime di agevolazioni per le imprese energivore
Lo scorso 28 novembre il MASe ha pubblicato sul proprio sito il Decreto direttoriale recante i termini e le modalità per la presentazione della proposta di ammissione di un settore o sottosettore al regime di agevolazioni per le imprese energivore.
Leggi di +
02 Dicembre 2024
Accordo ANCI-CONAI - proroga al giugno 2025
Lo scorso 29 novembre sul sito CONAI è stata inserita comunicazione in merito alla proroga fino al 30 giugno 2025 dell'Accordo quadro 2020-2024
Leggi di +
29 Novembre 2024
Regolamento UE spedizione rifiuti – Nota associativa su export extra UE
Tra le novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 1157/2024 sulla spedizione dei rifiuti diverse sono quelle che interessano in particolare l’esportazione dei rifiuti verso i Paesi OCSE e non OCSE. Nota Assoambiente sintetizza le principali disposizioni in materia.
Leggi di +
28 Novembre 2024
RENTRi – vademecum imprese e aggiornamento attività associativa
Pubblicato su sito dell’Albo Gestori Ambientali il “VADEMECUM DIGITALE PER IMPRESE E ASSOCIAZIONI” che raccoglie le risposte che MASE, con il supporto tecnico operativo dello stesso Albo nazionale gestori ambientali, ha fornito online sul sito ufficiale.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL