Lo scorso 2 dicembre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota prot. n. 151820/2022 ha risposto ad un interpello promosso dal Comune di Arezzo finalizzato a ricevere chiarimenti sui seguenti aspetti relativi ai rifiuti cimiteriali:
Il Ministero sul primo punto ha chiarito che ai sensi dell'articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato "nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti", e dunque, con riferimento ai rifiuti in esame, “nell’ambito del sito produttivo [area cimiteriale] inteso quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. La disposizione in parola, poi, prevede determinate condizioni e limiti da rispettare affinché possa essere messo in atto il deposito temporaneo ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento”.
In relazione alla possibilità di effettuare il trasporto dei rifiuti in questione senza il formulario di accompagnamento, come previsto dall'articolo 193, comma 7 del Dlgs 152/2006, il Dicastero ha chiarito che l'eccezione è riservata al gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritto all'Albo gestori ambientali (categoria 1, sottocategoria D4); anche il gestore dei servizi cimiteriali, precisa il Ministero, può svolgere "il trasporto in argomento" qualora abbia ricevuto "apposito affidamento dello specifico servizio" da parte del Comune e sia iscritto alla categoria 1 dell'Albo gestori.
Sull’ultimo punto oggetto dell’interpello il Ministero esclude che i rifiuti in esame possano essere conferiti presso i centri comunali di raccolta in quanto non contemplati nell'elenco di cui all'allegato 1 del Dm Ambiente 8 aprile 2008.
Per eventuali approfondimenti si rinvia all’interpello disponibile qui e alla risposta del Ministero disponibile qui.