AssoAmbiente

News

2022/314/SAEC-NOT/LE

Lo scorso 2 dicembre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota prot. n. 151820/2022 ha risposto ad un interpello promosso dal Comune di Arezzo finalizzato a ricevere chiarimenti sui seguenti aspetti relativi ai rifiuti cimiteriali:

  • ammissibilità di un deposito temporaneo prima della raccolta presso il cimitero comunale centrale dei rifiuti da esumazione ed estumulazione prodotti dai cimiteri comunali periferici, 
  • eventuali eccezioni alla documentazione di trasporto;
  • possibili destinazioni di conferimento. 
     

Il Ministero sul primo punto ha chiarito che ai sensi dell'articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato "nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti", e dunque, con riferimento ai rifiuti in esame, “nell’ambito del sito produttivo [area cimiteriale] inteso quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. La disposizione in parola, poi, prevede determinate condizioni e limiti da rispettare affinché possa essere messo in atto il deposito temporaneo ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento”.

In relazione alla possibilità di effettuare il trasporto dei rifiuti in questione senza il formulario di accompagnamento, come previsto dall'articolo 193, comma 7 del Dlgs 152/2006, il Dicastero ha chiarito che l'eccezione è riservata al gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritto all'Albo gestori ambientali (categoria 1, sottocategoria D4); anche il gestore dei servizi cimiteriali, precisa il Ministero, può svolgere "il trasporto in argomento" qualora abbia ricevuto "apposito affidamento dello specifico servizio" da parte del Comune e sia iscritto alla categoria 1 dell'Albo gestori. 

Sull’ultimo punto oggetto dell’interpello il Ministero esclude che i rifiuti in esame possano essere conferiti presso i centri comunali di raccolta in quanto non contemplati nell'elenco di cui all'allegato 1 del Dm Ambiente 8 aprile 2008.

Per eventuali approfondimenti si rinvia all’interpello disponibile qui e alla risposta del Ministero disponibile qui.

» 16.12.2022

Recenti

13 Settembre 2024
DM 7 agosto 2024 – certificazione sostenibilità biocombustibili
Con decreto 7 agosto 2024 recante “Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato” .....
Leggi di +
12 Settembre 2024
Decreto 127/2024 – Nuovo Regolamento EoW inerti
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 26 giugno 2024, n. 127 del MASE recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.
Leggi di +
11 Settembre 2024
Decreto FER2 MASE per la promozione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2024 è stato pubblicato il Comunicato del MASE con il quale si informa della pubblicazione del Decreto 19 giugno 2024 del MASE recante «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio»
Leggi di +
11 Settembre 2024
Report sostenibilità ambientale delle imprese – Pubblicato decreto che recepisce la CSRD
Pubblicato il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, che attua la direttiva UE 2464/2022 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità.
Leggi di +
09 Settembre 2024
FEAD NEWSLETTER N° 185 – 09 SEPTEMBER
Newsletter FEAD settembre 2024
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL