AssoAmbiente

News

2022/314/SAEC-NOT/LE

Lo scorso 2 dicembre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota prot. n. 151820/2022 ha risposto ad un interpello promosso dal Comune di Arezzo finalizzato a ricevere chiarimenti sui seguenti aspetti relativi ai rifiuti cimiteriali:

  • ammissibilità di un deposito temporaneo prima della raccolta presso il cimitero comunale centrale dei rifiuti da esumazione ed estumulazione prodotti dai cimiteri comunali periferici, 
  • eventuali eccezioni alla documentazione di trasporto;
  • possibili destinazioni di conferimento. 
     

Il Ministero sul primo punto ha chiarito che ai sensi dell'articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato "nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti", e dunque, con riferimento ai rifiuti in esame, “nell’ambito del sito produttivo [area cimiteriale] inteso quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. La disposizione in parola, poi, prevede determinate condizioni e limiti da rispettare affinché possa essere messo in atto il deposito temporaneo ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento”.

In relazione alla possibilità di effettuare il trasporto dei rifiuti in questione senza il formulario di accompagnamento, come previsto dall'articolo 193, comma 7 del Dlgs 152/2006, il Dicastero ha chiarito che l'eccezione è riservata al gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritto all'Albo gestori ambientali (categoria 1, sottocategoria D4); anche il gestore dei servizi cimiteriali, precisa il Ministero, può svolgere "il trasporto in argomento" qualora abbia ricevuto "apposito affidamento dello specifico servizio" da parte del Comune e sia iscritto alla categoria 1 dell'Albo gestori. 

Sull’ultimo punto oggetto dell’interpello il Ministero esclude che i rifiuti in esame possano essere conferiti presso i centri comunali di raccolta in quanto non contemplati nell'elenco di cui all'allegato 1 del Dm Ambiente 8 aprile 2008.

Per eventuali approfondimenti si rinvia all’interpello disponibile qui e alla risposta del Ministero disponibile qui.

» 16.12.2022

Recenti

15 Luglio 2025
MANUENZIONE SITO RENTRi - 16 luglio 2025 (ore 18-20)
Il 16 luglio 2025, tra le ore 18.00 e 20.00, è pianificata una manutenzione del sito Rentri, durante la quale non saranno garantite la disponibilità né il corretto funzionamento dei servizi API e web
Leggi di +
14 Luglio 2025
FEAD NEWSLETTER N° 227 – 14 JULY 2025
Newsletter FEAD luglio 2025
Leggi di +
14 Luglio 2025
Consultazione UE su 28° regime
Nella Bussola della competitività, la Commissione europea ha lanciato l’ipotesi di istituire un "un 28º regime facoltativo di diritto societario che permetta alle imprese innovative di espandersi" al fine di consentire alle imprese di beneficiare di un unico insieme armonizzato di norme a livello europeo ovunque investano e operino nel mercato unico ....
Leggi di +
14 Luglio 2025
Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 25 luglio 2025 ore 11.00
Il prossimo appuntamento mensile organizzato da FEAD per un aggiornamento sui principali dossier europei di interesse si terrà il 25 luglio 2025 alle ore 11.00.
Leggi di +
14 Luglio 2025
Maggiorazioni sanzioni 231 – Valutazione sulla “rilevanza” del profitto conseguito
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 23329 si è pronunciata in materia 231 sul come intendere il profitto “di grande rilevanza” ai fini dell’aumento delle sanzioni per l’impresa che trae un profitto - anche indiretto - sul mercato dal reato commesso, a suo vantaggio o nel suo interesse.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL