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Ulteriori restrizioni di sostanze pericolose nelle AEE

Pubblicato il DM 16 gennaio 2023 del MASE che reca “Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. (GU Serie Generale n.34 del 10-02-2023)

Dal 1 marzo 2023 entrano in vigore le modifiche apportate all'allegato IV (“Applicazioni che beneficiano di un'esenzione dalla restrizione di cui all'articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo”) del D.Lgs 27/2014. Pertanto da tale data devono considerarsi inclusi nell’allegato IV, con le relative scadenze, anche:                                                        

  • Punto 48. Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili» - scade il 31 giugno 2027                                               
  • Integrazione punto 27. Lettera c.  Bobine non integrate per RMI, per le quali la dichiarazione di conformità del presente modello è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022, oppure 

Lettera d. dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m di raggio intorno all'isocentro del magnete nell'apparecchiatura medica per la risonanza magnetica per immagini, per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024 - scade il 30 giugno 2027

» 17.02.2023

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