E’ illegittimo sospendere un'attività soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) senza i presupposti del pericolo per l'ambiente e senza indicare la durata della sospensione.
Questo è il principio espresso nella sentenza del 31 gennaio 2023, n. 1096 in cui il Consiglio di Stato ha rigettato le doglianze della Regione Basilicata che si era vista annullare dal Tar il provvedimento con cui aveva sospeso le attività di un impianto di termovalorizzazione rifiuti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2023/056/SA-GIU/LE del 02.03.2023 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.