Il MASE ha chiarito che, nel caso di rifiuti abbandonati da ignoti su tratte stradali appartenenti ad Enti terzi (Provincia, ANAS, Consorzi vari, ecc.), il Codice della strada, nella specie l'articolo 14, D.lgs. n. 285/1992 prevale come norma speciale sul D.lgs. n. 152/2006 (articolo 198 “Competenze dei Comuni”) e, pertanto, la raccolta e il trasporto di tali rifiuti sono onere del proprietario del tratto stradale.
Di contro, nel caso il proprietario della tratta stradale sia il Comune, è allo stesso che spetta l'onere della raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2023/130/SAEC-NOT/LE del 24.05.2023 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.