La Corte di Cassazione, con sentenza 37114/2023, ha stabilito che il reato di deposito incontrollato di rifiuti commesso dal titolare d’impresa (articolo 256, comma 2, D.lgs. n. 152/2006) non rientra tra quelli idonei a fondare la responsabilità degli Enti ex D.lgs. n. 231/2001.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2023/263/SA-GIU/TO del 12.10.2023 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.