La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11617 del 20 marzo 2024, ha stabilito, esaminando gli articoli 188 “Oneri dei produttori e dei detentori” e 193 “Trasporto dei rifiuti” del D.Lgs. n. 152/2006, che i soggetti che operano nella gestione dei rifiuti sono responsabili sia della regolarità delle operazioni svolte direttamente sia della regolarità delle operazioni svolte da altri soggetti della filiera direttamente coinvolti.
I reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento non sono soggetti alla disciplina delle acque ai sensi della Parte III del Dlgs 152/2006 ma sono rifiuti assoggettati alla Parte IV dello stesso decreto.
Con un comunicato del 28 marzo 2024, l’ARERA ha disposto una proroga degli obblighi prima previsti entro il 31 marzo 2024 in merito all’invio delle informazioni e dei dati richiesti in conformità al TQRIF.
Con delibera n. 136 del 13 marzo 2024 l’ANAC ha deciso che gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della stessa regione solo se presenti entrambi i seguenti due requisiti ...