L’Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI 2020 – 2024 per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio ha confermato la particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale, volta ad informare e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11617 del 20 marzo 2024, ha stabilito, esaminando gli articoli 188 “Oneri dei produttori e dei detentori” e 193 “Trasporto dei rifiuti” del D.Lgs. n. 152/2006, che i soggetti che operano nella gestione dei rifiuti sono responsabili sia della regolarità delle operazioni svolte direttamente sia della regolarità delle operazioni svolte da altri soggetti della filiera direttamente coinvolti.
I reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento non sono soggetti alla disciplina delle acque ai sensi della Parte III del Dlgs 152/2006 ma sono rifiuti assoggettati alla Parte IV dello stesso decreto.
Con un comunicato del 28 marzo 2024, l’ARERA ha disposto una proroga degli obblighi prima previsti entro il 31 marzo 2024 in merito all’invio delle informazioni e dei dati richiesti in conformità al TQRIF.