Il Consiglio di Stato ha stabilito che la sola variazione del modo in cui un impianto di gestione rifiuti opera non può essere definita "modifica", per cui le prescrizioni relative al flusso massimo di rifiuti trattabili non possono essere superate solamente con la richiesta di una nuova autorizzazione.
La sentenza nasce da un ricorso presentato da una società che gestisce una discarica e nella cui autorizzazione integrata ambientale (AIA) veniva imposto di garantire annualmente che almeno il 75% di tutti i rifiuti abbancati in discarica fosse riservato a rifiuti urbani.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/011/SAEC-GIU/CS del 12.01.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.