Il MASE risponde all’istanza di interpello di un Comune piemontese che chiede chiarimenti sui contenuti dell’art. 185- bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al deposito temporaneo dei rifiuti ed in particolare sulla definizione di “luogo in cui i rifiuti sono prodotti” in riferimento a scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale chiarendo che esso non può coincidere con tutto il territorio comunale.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/042/SAEC-GIU/LE del 20.02.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.