Con risposta ad istanza di interpello formulata da un Comune lombardo, socio di una società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita tra ventidue Comuni in provincia di Varese, il Ministero Ambiente ha chiarito che sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti, della società stessa ma che, nella fattispecie, sono applicabili le procedure semplificate d’iscrizione definite dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/047/SAEC-GIU/LE del 26.02.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.