Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) risponde ad istanza di interpello posta dalla Provincia di Viterbo chiarendo che la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero è operazione residuale che è possibile fare a “certe condizioni” e dipende anche dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/085/SAEC-GIU/LE del 28.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.