Con delibera n. 136 del 13 marzo 2024 l’ANAC ha deciso che gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della stessa regione solo se presenti entrambi i seguenti due requisiti: l’incarico dirigenziale e la carica di componente dell’organo di indirizzo, secondo le peculiari definizioni fornite del D.lgs. 39/2013. Altrimenti non sussiste ipotesi di incompatibilità.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/086/SA-GIU/TO del 28.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.