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2024/127/SA-GIU/TO

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 3403, ha stabilito che nel caso in cui un appalto di servizi venga prorogato per mezzo di un’ordinanza sindacale urgente in attesa della conclusione della procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), sussiste un unico rapporto contrattuale che si svolge senza soluzione di continuità. Di conseguenza, anche per il periodo di proroga trova applicazione la clausola di revisione prezzi prevista nel contratto originario.

Più nel merito, un ente appaltante aveva affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese un appalto avente ad oggetto i servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti. Al termine della durata contrattuale si rendeva necessaria un’ordinanza sindacale d’urgenza per disporre la prosecuzione del servizio per il tempo necessario a concludere la procedura di gara per individuare il nuovo contraente. A fronte di tale prolungamento del contratto, l’appaltatore formulava, senza esito positivo, istanza di revisione prezzi per il periodo di proroga. 

Mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto non applicabile la clausola di revisione prezzi nell’ipotesi in cui vi sia stata una prosecuzione del contratto sulla base di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, secondo il giudice di appello l’errore operato dal giudice di primo grado è stato quello di limitare la sua analisi all’individuazione della fonte pubblicistica – l’ordinanza sindacale – alla base della prosecuzione del contratto. Ma non ha ulteriormente indagato se, al di là della fonte legittimante, vi sia stata una proroga contrattuale o un nuovo rapporto.

Secondo il Consiglio di Stato è invece questo il punto centrale da cui far discendere la soluzione della questione controversa. Infatti, l’applicabilità o meno della clausola di revisione prezzi in caso di prolungamento dell’esecuzione delle prestazioni dipende proprio dal corretto inquadramento dell’atto che dispone tale prolungamento, dovendosi verificare se lo stesso dia luogo o meno a un’unicità del rapporto contrattuale.

Richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, il giudice amministrativo ricorda che il rinnovo contrattuale si contraddistingue per la rinegoziazione delle complessive condizioni contrattuali. Affinché si realizzi tale ipotesi, è necessario che le parti, attraverso esplicite manifestazioni di volontà, abbiano dato luogo a distinti e autonomi rapporti giuridici, anche se eventualmente aventi il medesimo contenuto. In assenza di questa chiara volontà novativa, l’accordo con cui le parti differiscono il termine finale di durata del contratto deve essere qualificato come proroga contrattuale, con l’effetto che le prestazioni oggetto dello stesso continuano a essere disciplinate dalle condizioni del contratto originario. 

A fronte di una proroga del contratto originario che non modifica alcun contenuto della relativa disciplina e che quindi prefigura una continuità dello stesso – ipotesi che ricorre nel caso di specie – l’appaltatore può legittimamente richiedere, anche per il periodo di proroga, l’applicazione della revisione prezzi.

Nel far rinvio alla sentenza, allagata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 02.05.2024
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