Il Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 3403, ha stabilito che nel caso in cui un appalto di servizi venga prorogato per mezzo di un’ordinanza sindacale urgente in attesa della conclusione della procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), sussiste un unico rapporto contrattuale che si svolge senza soluzione di continuità. Di conseguenza, anche per il periodo di proroga trova applicazione la clausola di revisione prezzi prevista nel contratto originario.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/127/SA-GIU/TO del 02.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.