Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il DM 15 aprile 2024 n. 144 con cui vengono definite le modalità di iscrizione al Registro dei produttori cui sono obbligati tutti coloro che sono soggetti a un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR). Il Registro dei produttori è stato istituito secondo quanto disposto al comma 8 dell’articolo 178-ter (“Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore”) del D.lgs. n. 152/2006 e, oltre alle modalità di iscrizione al registro nazionale, definisce anche le modalità di trasmissione delle informazioni allo stesso.
Il decreto stabilisce che se il produttore adempie ai suoi obblighi in materia tramite un Consorzio o Sistema collettivo dovranno essere questi ultimi a iscriversi al Registro comunicando l'elenco dei produttori aderenti. L'iscrizione (art. 4) dovrà essere effettuata per via telematica attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di Commercio entro 60 giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni che verrà indicata dal portale stesso e sul sito del Ministero dell'Ambiente.
Il Registro nazionale dei produttori si compone dei registri di filiera elencati nell’allegato 1 e relativi ad imballaggi, oli minerali e vegetali, polietilene. Le modalità operative di tali registri saranno indicate con successivo decreto. Il Registro poi implementa e ricomprende i Registri nazionali dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, dei soggetti tenuti a finanziare la gestione a fine vita delle pile e batterie e di quelli che finanziano la gestione degli pneumatici fuori uso.
Infine il decreto, oltre a regolare le modalità di trasmissione di tutte le informazioni da parte dei produttori al MASE (immesso al consumo, categorie di prodotti trattati, le modalità con le quali ottempera agli obblighi EPR e varie informazioni finanziarie), definisce anche le modalità di vigilanza del Ministero sul rispetto da parte dei produttori degli obblighi derivanti dal sistema EPR.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto allegato.