Il Tar del Lazio con Sentenza n. 8517 del 29 aprile scorso ha deciso l'annullamento della previsione contenuta nella Deliberazione dell'Albo Gestori Ambientali n. 7/2022 (di modifica della Deliberazione n. 6/2017) secondo la quale ai fini della dispensa dalle verifiche RT, il legale rappresentante dell'impresa deve aver "ricoperto il ruolo di responsabile tecnico" per almeno 20 anni, in quanto si pone in contrasto con il Regolamento dell'Albo Gestori Ambientali (DM n. 120/14, art. 13) secondo il quale l'esonero dalle verifiche RT è agganciato "all'aver maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione".
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/153/SAEC-GIU/LE del 22.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.