AssoAmbiente

News

2024/157/SAEC-GIU/LE

La capacità produttiva contenuta in una autorizzazione integrata ambientale (AIA) non ha mero carattere descrittivo ma è una prescrizione che il gestore deve rispettare a pena di sanzioni.

Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 6 maggio 2024, n. 4072 che ha riconosciuto legittimo il provvedimento di diffida ex articolo 29-decies del D.lgs. n. 152/2006 emesso dalla Provincia di Bergamo nei confronti del gestore di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale con l'ordine di conformarsi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

In sostanza l'impresa ricorrente aveva aumentato la capacità produttiva rispetto a quanto previsto nel titolo autorizzato ritenendo che:

  • l’indicazione, ai sensi dell’art. 29 ter del D.lgs. n. 152/2006, della capacità produttiva sarebbe un dato di tipo descrittivo e non “prescrittivo” dell’Autorizzazione ambientale integrata in cui, invece, sarebbero prescrittive esclusivamente le sole soglie relative al rispetto dei limiti di emissioni in Aria, Acqua, Rumore e Suolo, che involgerebbero direttamente la capacità produttiva;
  • il dato della capacità produttiva sarebbe rilevante solo laddove sia dimostrata una violazione delle soglie di inquinamento per gli elementi sopra indicati (Aria, Acqua, etc..), ma tale lesione deve essere dimostrata, cosa che non è nel caso in esame.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le tesi dell’appellante in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la “capacità produttiva” indicata nel decreto di AIA non ha un valore meramente descrittivo, ma costituisce un elemento da correlare con il quadro prescrittivo. Infatti è evidente che i presidi previsti per contenere l’impatto ambientale su aria, acqua, rumore e suolo e i sistemi depurativi devono essere parametrati sulla capacità produttiva e tali elementi sono oggetto di istruttoria nell’ambito del procedimento di AIA.

Pertanto, l’aumento della capacità produttiva avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova istruttoria e di un provvedimento ad hoc da correlare eventualmente con un ulteriore miglioramento dei presidi a tutela dell’ambiente e della salute.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 23.05.2024
Documenti allegati

Recenti

06 Dicembre 2024
Sentenza Corte di Cassazione su emissioni senza autorizzazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39767 del 29 ottobre 2024, ha ribadito il principio per cui risponde per il reato di emissioni inquinanti senza autorizzazione sia il soggetto che di fatto gestisce un’azienda, sia il legale rappresentante che non si è attivato per rispettare la normativa ambientale
Leggi di +
06 Dicembre 2024
Sentenza del Consiglio di Stato su gestione dei rifiuti organici
Il Consiglio di Stato con la sentenza 18 novembre 2024, n. 9221, confermando quando già sancito dal TAR Emilia Romagna, ha ricordato il principio secondo il quale un'impresa che svolge attività di raccolta dei rifiuti organici tramite affidamento da parte dell'Amministrazione pubblica.
Leggi di +
04 Dicembre 2024
Risposta MASE a interpello sul combustibile solido secondario (CSS)
Il MASE ha risposto all’interpello della Regione Lazio precisando che il rifiuto decadente dalle attività intermedie di trattamento (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati può essere classificato come CSS rifiuto speciale ...
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL