Con riferimento ai veicoli impiegati in maniera permanente per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici (articolo 13, par. 1, lettera h) Regolamento (CE) 561/2006 ), al fine di giustificare la mancata installazione sul veicolo in questione del cronotachigrafo, è necessario esibire la documentazione in grado di attestare l'esercizio continuativo dell'attività oggetto di esenzione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/176/SAEC-NOT/LE del 11.06.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.