Costituisce reato di trasporto illecito di rifiuti punibile ai sensi del D.lgs. n.152/2006 anche una sola condotta ed è compito del Giudice di merito valutare l'eventuale “assoluta occasionalità”.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 16270 del 18 aprile 2024, ricordando i presupposti del reato di cui all'articolo 256, comma 1 del Dlgs 152/2006.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/200/SAEC-GIU/LE del 08.07.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.