Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 2302, si è espresso in materia di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare la sentenza riguardava un provvedimento di un Sindaco che ordinava all'impresa di rimuovere dal terreno in cui venivano deposte le terre e rocce da scavo in quanto considerate "rifiuti abbandonati”.
Nella sentenza i giudici evidenziano che per gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, evitando gli obblighi in materia di rifiuti, è necessario che l'impresa presenti al Comune e all’ARPA competenti il Piano o la dichiarazione di utilizzo.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/214/SAEC-GIU/CS del 31.07.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.