Il Legislatore considera il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni secondo le quali il provvedimento di VIA ha efficacia quinquennale mentre il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non ha un limite di efficacia temporale, fermo restando che gli Enti territoriali possano prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/219/SAEC-GIU/LE del 02.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.