L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello del 12 settembre 2024, n. 183/2024, su istanza di una azienda, ha chiarito che anche le componenti aggiuntive della tariffa pagata dagli utenti come prezzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani vanno incluse nella base imponibile soggetta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/236/SAEC-ARE/TO del 18.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.