In relazione alle diverse istanze giunte al MiTE per l’avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006, per interventi ed opere che il proponente ritiene rientrare tra quelli di cui al comma 1 del medesimo articolo, per il solo fatto che comportano “una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente”, il Ministero ha trasmesso un chiarimento in materia.
Al fine di consentire la corretta formulazione delle istanze evitando inutili allungamenti dei procedimenti, il Ministero ha chiarito che la tipologia di “installazione (che) comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente” si riferisce esclusivamente agli “impianti termoelettrici” per la produzione di energia.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 135/2021/PE del 11.05.2021 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.