Lo scorso 28 novembre il MASe ha pubblicato sul proprio sito il Decreto direttoriale recante i termini e le modalità per la presentazione della proposta di ammissione di un settore o sottosettore al regime di agevolazioni per le imprese energivore (DM n. 61 del 28 novembre 2024).
Il decreto è stato emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 2, del DL 131 del 2023 (DL energia) ed è volto a stabilire i termini e le modalità per la presentazione della proposta di ammissione di un settore o sottosettore al regime di agevolazioni ai sensi del punto 406 delle Linee Guida CE (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022) da parte delle imprese:
“406. Un settore o un sottosettore che non figura nell'allegato I sarà ugualmente considerato ammissibile a condizione che soddisfi i criteri di ammissibilità di cui al punto 405 e che gli Stati membri lo dimostrino con dati rappresentativi del settore o del sottosettore a livello dell'Unione, verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di tempo di almeno tre anni consecutivi a partire da una data non anteriore al 2013”.
L’articolo 3 del DL 131/2023 stabilisce che hanno diritto di accedere ai contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi al sostegno delle energie rinnovabili, anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione stessa.
Lo stesso articolo 3 demandava a un DM MASE la definizione di termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte sono presentate MASE che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.