Il TAR Marche, con la sentenza n. 498 del 23 giugno 2021, ha stabilito che il quantitativo di sostanze pericolose che fanno scattare la disciplina Seveso III (D.Lgs. 105/2015) va calcolato non su quelle realmente presenti in un dato momento nell’impianto ma sulla capacità totale dell'impianto stesso, così come indicata nell’autorizzazione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 185/2021/CS del 02.07.2021 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.