Il MASE ha risposto ad istanza di interpello avanzata da Conftrasporto finalizzata a ottenere chiarimenti sull’applicazione del comma 16-bis del D.lgs. 152/2006 introdotto dalla legge di conversione del "Decreto ambiente" (D.L. n. 153/2024, convertito dalla legge n. 191/2024) che prevede che «Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi”.
I chiarimenti forniti dal Ministero riguardano nel merito: l’ambito dell’esonero, il triennio di legale rappresentanza e la durata del beneficio.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/170/SAEC-NOT/LE del 07.05.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.