Risposta MASE a interpello su chiarimenti ammissibilità rifiuti in discarica
Con risposta all’interpello n. 235616/2024, il MASE ha chiarito che:
le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e individuare i relativi criteri di ammissibilità stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, tra cui DOC e TSD;
fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39767 del 29 ottobre 2024, ha ribadito il principio per cui risponde per il reato di emissioni inquinanti senza autorizzazione sia il soggetto che di fatto gestisce un’azienda, sia il legale rappresentante che non si è attivato per rispettare la normativa ambientale
Il Consiglio di Stato con la sentenza 18 novembre 2024, n. 9221, confermando quando già sancito dal TAR Emilia Romagna, ha ricordato il principio secondo il quale un'impresa che svolge attività di raccolta dei rifiuti organici tramite affidamento da parte dell'Amministrazione pubblica.
Il MASE ha risposto all’interpello della Regione Lazio precisando che il rifiuto decadente dalle attività intermedie di trattamento (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati può essere classificato come CSS rifiuto speciale ...