Risposta MASE a interpello su chiarimenti ammissibilità rifiuti in discarica
Con risposta all’interpello n. 235616/2024, il MASE ha chiarito che:
le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e individuare i relativi criteri di ammissibilità stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, tra cui DOC e TSD;
fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente.
Lo scorso 5 luglio 2024, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
Costituisce reato di trasporto illecito di rifiuti punibile ai sensi del D.lgs. n.152/2006 anche una sola condotta ed è compito del Giudice di merito valutare l'eventuale “assoluta occasionalità”.
Dal 13 luglio 2024 è in vigore la legge n. 86/2024 per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni con maggiori spazi per gli Enti territoriali nelle materie di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.