Risposta MASE a interpello su chiarimenti ammissibilità rifiuti in discarica
Con risposta all’interpello n. 235616/2024, il MASE ha chiarito che:
le autorità territorialmente competenti possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e individuare i relativi criteri di ammissibilità stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, tra cui DOC e TSD;
fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente.
I reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento non sono soggetti alla disciplina delle acque ai sensi della Parte III del Dlgs 152/2006 ma sono rifiuti assoggettati alla Parte IV dello stesso decreto.
Con un comunicato del 28 marzo 2024, l’ARERA ha disposto una proroga degli obblighi prima previsti entro il 31 marzo 2024 in merito all’invio delle informazioni e dei dati richiesti in conformità al TQRIF.
Con delibera n. 136 del 13 marzo 2024 l’ANAC ha deciso che gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della stessa regione solo se presenti entrambi i seguenti due requisiti ...
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) risponde ad istanza di interpello posta dalla Provincia di Viterbo chiarendo che la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero è operazione residuale che è possibile fare a “certe condizioni” e dipende anche dalla successiva destinazione dei rifiuti...
Il MASE ha fornito indicazione in merito alla gestione del percolato prodotto dalle discariche rendendo noto il parere fornito dalla Commissione Europea che, pur con riserva dell'interpretazione della Corte di Giustizia ha precisato che “la Direttiva non vieta esplicitamente la reintroduzione del colaticcio nel corpo dei rifiuti.